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Catania. Camera di commercio, dichiarazione di Confindustria
In merito alle dichiarazioni e ai commenti (equamente suddivisi tra livorosi e fantasiosi) circolati in questi giorni in ordine al commissariamento della Camera di Commercio di Catania a opera delle competenti autorità regionali di vigilanza, si precisa che: oggetto del ricorso di Confindustria non è stata (né poteva essere) la gestione amministrativa della Camera di Commercio etnea, ma – più modestamente – la procedura di rinnovo degli organi dell’ente; per la precisione, a conclusione del procedimento di rinnovo del consiglio camerale, Confindustria, Apindustrie e Confimprese Catania – avendo riscontrato numerose irregolarità e illegittimità – hanno proposto ricorso in opposizione avverso il decreto con cui l’assessore regionale aveva proceduto all’assegnazione dei seggi tra le varie associazioni concorrenti;la proposizione del ricorso in opposizione è facoltà espressamente prevista dalla relativa disciplina di settore (art. 6, c. 1, d.p.Reg.Sic. n. 45/97); con il ricorso sono state lamentate numerose e reiterate violazioni; tra le altre (ma non le sole): 1. non è stata effettuata alcuna reale istruttoria sull’effettiva attività svolta dalle imprese iscritte; 2. non è stata correttamente riscontrata la regolarità contributiva delle imprese verso la Camera di commercio; 3. è stata del tutto omessa una corretta istruttoria sulla legittimazione a concorrere di una associazione; 4. imprese artigiane sono state inserite nel conteggio del settore industria; 5. sono state consentite modifiche postume degli apparentamenti e indebite regolarizzazioni delle documentazioni; 6. sono state ammesse imprese non in regola con il pagamento dei tributi camerali; 7. sono stati ritenuti validi elenchi presentati il 22 settembre 2011, a fronte di un termine di scadenza della presentazione degli stessi fissato al 3 settembre; 8. è stata effettuata un’attività istruttoria del tutto carente, come dimostrato da numerose e precise inesattezze riscontrate; 9. sono state validate imprese cessate, fallite o non più attive sul territorio; 10. è stato opposto un pervicace e reiterato diniego di accesso a quegli atti dei quali abbiamo potuto ottenere copia solo perché la Regione, interpellata in seconda battuta, ce li ha legittimamente forniti; 11. sono state dichiarate e ammesse imprese che non risultano iscritte alle associazioni dichiaranti; 12. sono stati effettuati numerosi errori di calcolo, tutti in favore di un’unica organizzazione; 13. si è fatto improprio ricorso al potere di regolarizzazione, in palese violazione della par condicio competitorum; le ragioni esposte in ricorso sono state ritenute valide dall’autorità competente che, con decreto 829 del 3.07.2012, ha accolto il ricorso da noi presentato, procedendo alla riassegnazione e al riconoscimento dei seggi che ci erano stati negati; con il medesimo decreto, l’autorità regionale ha precisato che sono ancora in corso approfondimenti istruttori per alcuni settori, il che – stante ormai l’impossibilità assoluta di procedere alla ricostituzione degli organi entro il termine ultimo di scadenza del loro regime di proroga (12.07.2012) – ha determinato la regione alla nomina di un commissario straordinario. Come si vede, Confindustria – al pari di qualunque altro cittadino, impresa o ente, e con atteggiamento sempre massimamente rispettoso dell’autorità, dell’ente camerale e delle altre associazioni – si è limitata a fare valere i propri diritti, ritenuti gravemente violati, nelle sedi previste dalla legge, ottenendo ragione per ciò che le interessa e, cioè, la corretta rappresentanza delle categorie produttive.
Appare evidente, quindi, che Confindustria non ha mai reclamato lo scioglimento di alcun organo, né la nomina di alcun commissario. E’ la legge a prevedere che laddove la procedura di rinnovo degli organi non si completi entro un termine tassativamente previsto (e il mancato completamento – come visto – è dovuto alle irregolarità riscontrate nei comportamenti della Camera di Commercio, non già effetto della semplice presentazione di un ricorso), gli organi decadono e gli eventuali atti adottati dagli organi scaduti sono nulli.
Pretendere, come vorrebbe qualcuno, che Confindustria rinunciasse a fare valere i propri diritti (sulla base di ragioni, come detto, riconosciute pienamente valide dalle autorità competenti), perché vi era il rischio della decadenza degli attuali organi prorogati, ci sembra davvero troppo. Sarebbe come pretendere che una vittima non denunci il proprio aguzzino perché vi è il rischio che l’ufficiale giudiziario faccia tardi a casa.
Quanto al merito delle numerose contestazioni mosse con il ricorso, ci limitiamo a rinviare – anche per rispetto alle autorità decidenti e all’istruttoria ancora in corso – agli atti, ai documenti e alle decisioni, tutti pienamente consultabili nelle sedi proprie e, in parte, come detto, ancora al vaglio delle autorità, anche giudiziarie, investite della questione in tempi non sospetti.
Anche il decreto con cui il presidente del TAR ha sospeso fino al 12 luglio (e, cioè, fino alla data di naturale scadenza degli organi) il commissariamento della Camera di commercio, quindi, nulla ha a che fare con le pretese formulate da Confindustria e nulla toglie all’accoglimento del ricorso amministrativo presentato.
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